1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive modificazioni, in modo da garantire:
a) l'assistenza integrata della donna nella fase della gravidanza;
b) l'assistenza, nella fase del parto, alla madre e al neonato;
c) che la libertà di scelta della donna sulle modalità del parto possa essere esercitata, compatibilmente con le condizioni medico-cliniche, in ogni momento e in qualsiasi struttura sanitaria del territorio nazionale;
d) una costante formazione del personale sanitario competente ad eseguire interventi di parto analgesia;
e) una costante informazione sulla salute della madre e del neonato, ivi comprese le tematiche relative alle vaccinazioni.